In questa sezione
Proseguire gli studi tra obblighi e opportunità
Come sono organizzati ora i percorsi della scuola superiore e della formazione professionale
Il contratto di lavoro che permette anche di continuare a studiare

Subito al lavoro: apprendistato

Che cosa è l'apprendistato

L'apprendistato è un particolare contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
 
Una delle modalità di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (DDIF) è quella di conseguire un titolo di studio proprio attraverso l'apprendistato.
 
E', infatti, prevista una particolare tipologia di questo contratto (il cosiddetto "apprendistato di primo livello") che permette a giovani e adolescenti, che abbiano compiuto almeno 15 anni ed entro i 25 anni di età, di lavorare in qualsiasi settore di attività e allo stesso tempo frequentare un percorso scolastico o formativo che consente di ottenere:
  • una qualifica professionale IeFP,
  • un diploma professionale IeFP,
  • un diploma di scuola superiore.

La durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, al massimo, alla durata del percorso di studi intrapreso, vale a dire:
  • per i percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di IeFP la durata massima del contratto di lavoro è di 36 mesi,
  • per i percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale di IeFP (successivo alla qualifica) la durata massima del contratto di lavoro è di 12 mesi,
  • per i percorsi finalizzati al conseguimento di un diploma di scuola superiore la durata massima del contratto di lavoro (calcolata a partire dal 2° anno di frequenza del percorso scolastico) è di 48 mesi.

Lavoro e formazione

Con questo tipo di contratto l'apprendista ha l'obbligo di alternare l'attività lavorativa presso l'azienda in cui è stato assunto con periodi di formazione svolti: 
  • in parte presso l'istituzione formativa o scolastica a cui è iscritto (formazione esterna),
  • in parte presso l'azienda stessa (formazione interna).
La programmazione didattica deve essere condivisa tra il datore di lavoro e l'istituzione scolastica/formativa e deve essere tale da consentire all'apprendista di raggiungere gli obiettivi di apprendimento relativi al titolo di studio da conseguire.

La formazione esterna

Per quanto riguarda la formazione esterna l'apprendista deve frequentare, presso la struttura scolastica/formativa, una parte del monte ore del percorso a cui è iscritto fino ad una percentuale massima definita a livello normativo, secondo i parametri riportati nella seguente tabella:
 
Tipologia di percorso Percentuale massima rispetto al monte ore
previsto per il percorso
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale (IeFP)
  • max 60% per il secondo anno
  • max 50% per il terzo e quarto anno
Nel caso in cui l'apprendistato sia attivato dal primo anno (fermo restando il compimento del 15° anno di età):
  • max 60% per il primo e secondo anno
  • max 50% per il terzo e quarto anno
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore
  • max 70% per il secondo anno
  • max 65% per il terzo, quarto e quinto anno

Per esempio:
  • se lo studente è iscritto ad un percorso di qualifica IeFP che ha un monte ore annuo di 990 ore, la durata della sua formazione esterna sarà pari al massimo a 594 ore per il secondo anno e pari a 495 ore per il terzo anno;
  • nel caso in cui lo studente sia iscritto ad un percorso di scuola superiore con un monte ore annuo pari a 1056 ore, la durata della formazione esterna sarà al massimo pari a 739 ore per il secondo anno e pari a 686 ore per gli anni successivi.
Naturalmente è possibile che il contratto di apprendistato venga instaurato ad anno formativo già iniziato. In questo caso la percentuale di ore di formazione esterna viene calcolata sulla differenza tra le ore previste per il percorso e le ore già svolte prima dell'avvio del contratto stesso.
Per esempio, se lo studente ha già frequentato 200 ore della seconda annualità del percorso triennale di IeFP a cui è iscritto e poi viene assunto come apprendista, la percentuale del 60% va calcolata su 790 ore. Quindi la durata della sua formazione esterna sarà pari al massimo a 474 ore.
 
Per le ore di formazione svolte dall'apprendista presso l'istituzione scolastica/formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; ciò significa che le ore dedicate alla formazione esterna non sono conteggiate nel calcolo della busta paga.

La formazione interna

Per quanto riguarda la formazione interna, cioè realizzata sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare un monte ore pari alla differenza tra le ore previste dal percorso formativo o scolastico e le ore di formazione esterna. Per esempio, nel caso di un percorso di 990 h e di una formazione esterna definita in 594 ore, l'apprendista dovrà frequentare un monte ore di formazione interna all'azienda pari a 396 ore.
 
Per le ore di formazione svolte direttamente in azienda e quindi a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
 
Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo al percorso, l'azienda, per poter stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, deve risultare in possesso di determinati requisiti che dimostrino la sua capacità formativa. Tali requisiti sono:
  • di tipo strutturale: devono essere disponibili spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  • di tipo tecnico: devono essere disponibili adeguati strumenti didattici per lo svolgimento della formazione interna;
  •  di tipo formativo: devono essere disponibili uno o più tutor aziendali che affianchino lo studente durante tutto il periodo dell'apprendistato.

I tutor

Nei percorsi di apprendistato di primo livello è fondamentale la funzione svolta dal tutor formativo, individuato dall'istituzione scolastica/formativa, e dal tutor aziendale individuato dall'impresa, che, insieme, accompagnano lo studente nel suo percorso di apprendimento, verificandone la corretta attuazione e collaborando per garantire il necessario raccordo didattico e organizzativo.
In particolare:
  • il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione scolastica/formativa, controlla l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato,
  • il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative e fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi utili per valutare le attività svolte in azienda e l'efficacia del suo processo formativo.

Esame conclusivo

L'istituzione scolastica/formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione interna, effettua la valutazione degli apprendimenti raggiunti dallo studente anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi finalizzati al rilascio del titolo di studio.
Alla conclusione del periodo di apprendistato di primo livello, infatti, lo studente dovrà sostenere gli esami finali del percorso a cui è iscritto, secondo le modalità previste dall'ordinamento scolastico o formativo di riferimento.

Vigilanza e controllo sull'assolvimento del DDIF

In relazione a quanto previsto in merito alla vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (DDIF), anche nel caso del percorso in apprendistato i responsabili dell'adempimento sono i genitori o coloro che ne fanno le veci.
In caso di abbandono da parte del minore del percorso, il Responsabile dell'azienda e il tutor aziendale inviano al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio temporaneo dell'allievo una specifica segnalazione che consenta la migliore rintracciabilità possibile del minore e della sua famiglia.





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