In questa sezione
L'organizzazione del sistema universitario italiano
Accademie, Conservatori, Istituti Superiori
Percorsi di alta specializzazione tecnica
Percorsi per la formazione di figure specializzate
Acquisire un titolo di studio lavorando
Tirocinio professionale per l'iscrizione ad albi e ordini professionali
Percorsi professionalizzanti e per l'esercizio di alcune professioni
Esperienze formative in contesti lavorativi
Percorsi per entrare nelle Forze Armate e di Polizia
Erasmus Plus e altre informazioni

Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca

Che cosa è l'apprendistato

L'apprendistato è un particolare contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La caratteristica principale di questa particolare forma contrattuale è proprio il suo aspetto formativo che consente di raggiungere competenze pratiche e tecnico professionali presso l'azienda del datore di lavoro contestualmente a quelle che devono essere acquisite in ambito scolastico o universitario.

La normativa vigente in materia di apprendistato prevede una particolare tipologia di questo contratto, denominata Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca (o "apprendistato di terzo livello") che permette a giovani che abbiano compiuto 18 anni ed entro i 29 anni di età, di lavorare in qualsiasi settore di attività e allo stesso tempo frequentare anche un corso che consente di conseguire uno dei seguenti titoli:

La durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato di terzo livello non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, al massimo, alla durata del percorso di studi intrapreso, vale a dire:

Tipologia di percorso Durata contrattuale massima
Diploma di Tecnico Superiore 36 mesi
Laurea Triennale 36 mesi
Laurea Magistrale 24 mesi
Laurea Magistrale a ciclo unico 48 mesi
Master Universitari di I livello 12 mesi
Master Universitari di II livello 24 mesi
Dottorato di Ricerca 48 mesi
Attività di ricerca 36 mesi
(+ 12 di proroga in caso di particolare esigenze legate al progetto)
Praticantato In rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

Lavoro e formazione

Con questo tipo di contratto l'apprendista ha l'obbligo di alternare l'attività lavorativa presso l'azienda in cui è stato assunto con periodi di formazione svolti:
  • in parte presso l'istituzione formativa a cui è iscritto (formazione esterna),
  • in parte presso l'azienda stessa (formazione interna).
La programmazione didattica deve essere condivisa tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa e deve essere tale da consentire all'apprendista di raggiungere i risultati di apprendimento relativi al titolo di studio da conseguire.

La formazione esterna

Per quanto riguarda la formazione esterna l'apprendista deve frequentare, presso la struttura formativa, una parte del monte ore del percorso a cui è iscritto fino ad una percentuale massima definita a livello normativo, secondo i parametri riportati nella seguente tabella:

Tipologia di percorso Percentuale massima rispetto al monte ore
previsto per il percorso
Percorsi ITS max 60% della formazione ordinamentale
(pari a 1080 ore/1620 ore)
Lauree, Master, Dottorati, AFAM max 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche (praticantato) formazione esterna non obbligatoria
Apprendistato per l'attività di ricerca formazione esterna non obbligatoria

Per le ore di formazione svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; ciò significa che le ore dedicate alla formazione esterna non sono conteggiate nel calcolo della busta paga.

La formazione interna

Per quanto riguarda la formazione interna, cioè realizzata sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare un monte ore pari alla differenza tra le ore previste dal percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Nel caso di Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche (praticantato) e nel caso di Apprendistato per l'attività di ricerca la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Per le ore di formazione svolte direttamente in azienda e quindi a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% della retribuzione oraria minima.
 
Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo al percorso, l'azienda, per poter stipulare un contratto di apprendistato di terzo livello, deve risultare in possesso di determinati requisiti che dimostrino la sua capacità formativa. Tali requisiti sono:
  • di tipo strutturale: devono essere disponibili spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  • di tipo tecnico: devono essere disponibili adeguati strumenti didattici per lo svolgimento della formazione interna;
  • di tipo formativo: devono essere disponibili uno o più tutor aziendali che affianchino lo studente durante tutto il periodo dell'apprendistato.

I tutor

Nei percorsi di apprendistato di terzo livello è fondamentale la funzione svolta dal tutor formativo, individuato dall'istituzione formativa, e dal tutor aziendale individuato dall'impresa, che, insieme, accompagnano lo studente nel suo percorso di apprendimento, verificandone la corretta attuazione e collaborando per garantire il necessario raccordo didattico e organizzativo.
In particolare:
  • il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, controlla l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato,
  • il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative e fornisce all'istituzione formativa gli elementi utili per valutare le attività svolte in azienda e l'efficacia del suo processo formativo.

Valutazione e certificazione delle competenze

L'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione interna, effettua la valutazione degli apprendimenti raggiunti dallo studente anche ai fini dell'ammissione agli esami e al rilascio del titolo di studio.
 
Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti relativi ai diversi percorsi di studio (ITS, Università, AFAM, etc.).
 
In caso di interruzione del percorso formativo o di risoluzione anticipata del contratto agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
 
In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro pari a 3 mesi, l'apprendista ha diritto alla validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa.
 
Per aver diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna programmate. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

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